Videosorveglianza e Garante della Privacy

4/5 - (3 votes)

L’uso di telecamere e della videosoreglianza in senso lato devono sottostare a delle regole ferree in materia di privacy. Vediamole insieme.

  1. Tutti coloro che transitano in aree videosorvegliate devono essere informati del fatto che sono ripresi attraverso cartelli resi ben visibili, anche quando il sistema è spento o momentaneamente inattivo. Quando questi sistemi di videosorveglianza sono collegati con le Forze dell’Ordine è necessario segnalarlo sui cartelli, come previsto dal Garante della Privacy. Nei luoghi pubblici, invece, i cartelli non sono obbligatori, anche se raccomandati dal Garante.
  2. I video e le registrazioni possono essere conservati per un massimo di 24 ore, fatti salvi quei casi in cui le immagini sono necessarie alle indagini. Nelle banche e in tutte le attività più rischiose, le immagini possono essere conservate al massimo per una settimana; la richiesta di conservazione per periodi più lunghi deve essere sottoposta al Garante e da questo approvata.
  3. I Comuni italiani che installano sistemi di videosorveglianza hanno l’obbligo di  comunicarlo attraverso cartelli che ne segnalano la presenza, a meno che l’attività di ripresa non sia legata alla prevenzione, all’accertamento o alla repressione di reati. La conservazione delle immagini, anche in questo caso, non può superare i 7 giorni.
  4. Ci sono specifiche misure di sicurezza per i sistemi di videosorveglianza integrati, ossia tutti quei sistemi che collegano fra loro soggetti privati con soggetti pubblici come le società di sorveglianza, gli internet providers, ecc. In alcuni casi è prevista la verifica preliminare del Garante.
  5. I sistemi di videosorveglianza intelligenti – associazione delle immagini a parametri biometrici, motion detection, ecc – hanno necessità della verifica preliminare da parte del Garante.
  6. I sistemi usati per rilevare le infrazioni sulle strade vanno segnalati con appositi cartelli. Inoltre le telecamere possono riprendere solo le targhe dei veicoli e non le persone al loro interno; le immagini non possono essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo.
  7. Il controllo con telecamere di depositi e aree rifiuti è lecito.
  8. Le telecamere possono essere usate nei luoghi di lavoro solo nel rispetto nelle norme in materia di lavoro. Non è possibile il controllo a distanza del lavoratore.
  9. Negli ospedali e nei luoghi di cura è possibile effettuare riprese, ma non è possibile trasmetterle sui monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. L’accesso alle immagini è consentito solo al personale autorizzato e, al massimo, ai famigliari dei degenti.
  10. E’ ammessa la videosorveglianza nelle scuole a tutela degli atti vandalici, ma solo in determinate aree e durante gli orari di chiusura.
  11. Nel trasporto pubblico le telecamere sono ammesse, così come alle fermate, ma l’angolo di ripresa deve essere circoscritto e non sono ammessi zoom, mentre sui taxi non è possibile riprendere stabilmente la postazione di guida.
  12. Nel campo turistico le riprese possono essere fatte, a patto che non rendano riconoscibili le persone.
  13. In ambito privato la videosorveglianza è consentita senza il consenso delle persone riprese, ma sempre nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Garante della Privacy.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *